Per l’emergenza Coronavirus, il Consiglio dei ministri ha varato un decreto contenente le misure da adottare.
Ecco quanto prevede il decreto:
“Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica”.
Tutti i punti del provvedimento:
DIVIETO DI INGRESSO O USCITA DAI COMUNI COLPITI
A) Divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area.
B) Divieto di accesso al Comune o all’area interessata.
SOSPENSIONE DEGLI EVENTI SPORTIVI, CULTURALI E RELIGIOSI
C) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.
CHIUSURA SCUOLE E MUSEI
D) Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza.
E) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi.
SOSPENSIONE GITE SCOLASTICHE E ATTIVITA’ DEI UFFICI PUBBLICI
F) Sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero.
G) Sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
QUARANTENA SOTTO SORVEGLIANZA ATTIVA
H) Applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa.
I) Previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
EVENTUALE CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI
J) Chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità.
K) Previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
LIMITAZIONI SERVIZI TRASPORTO AEREO, MARITTIMO, FERROVIARIO
l) Limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3.
SOSPENSIONE ATTIVITA’ LAVORATIVE
M) Sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità à a distanza.
N) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3.
Nel decreto sono previste inoltre:
POSSIBILI ADOZIONI DI ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO
Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.
Tutte le misure sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute, sentito il ministro dell’Interno, il ministro della Difesa, il ministro dell’Economia e delle Finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché il presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino una sola Regione, ovvero il presidente della Conferenza dei presidente delle Regioni, nel caso in cui riguardino più Regioni.
Questo è in sintesi il quadro preventivo che il nostro Paese adotta per una prevenzione quanto più possibile contro il dilagare del Coronavirus. Restano naturalmente attive tutte le misure basilari di prevenzione e igienizzazione personale, nonché di presidi basici come mascherine, lavaggio mani, accortezza generale in luoghi a forte frequentatazione.
Il ministro sella salute, Roberto Speranza ha annunciato in conferenza stampa, al termine del Cdm sul coronavirus nella sede della Protezione civile: “Vogliamo provare a contenere il più possibile il contagio entro territori ristretti. Con le misure di oggi, rendiamo possibile un intervento anche fuori da quei territori”.
Nella stessa conferenza il premier Conte ha dichiarato: “E’ una situazione in continua evoluzione. Dobbiamo sempre essere pronti a intervenire con nuove misure” lasciando intendere che ogni misura adottata potrebbe essere integrata con ulteriori provvedimenti ad Hoc e specifici per eventuali evoluzioni che il problema del contagio dovesse presentare nel nostro Paese.